Art. 3.
(Procedimento e definizione).

      1. Se l'imputato manifesta direttamente e personalmente, o a mezzo di procuratore speciale, il proprio dissenso rispetto all'applicazione del procedimento di definizione semplificata, il giudice dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché si proceda con il rito ordinario. La mancata comparizione dell'imputato, regolarmente citato, senza che sia addotto un legittimo impedimento non equivale a espressione del dissenso.
      2. Se sussistono le condizioni di cui all'articolo 425 del codice di procedura penale, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. In caso contrario, emette sentenza con la quale determina la quantità della pena che sarebbe irrogabile, la dichiara estinta per indulto e applica le pene accessorie.
      3. Le pene accessorie temporanee sono ridotte di un quarto, anche in deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 28 del codice penale.
      4. La sentenza emessa ai sensi del presente articolo comporta i benefìci ed esplica gli effetti previsti dai commi 1 e 1-bis dell'articolo 445 del codice di procedura penale, compresa l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese processuali, fatta eccezione per l'applicazione delle pene accessorie.
      5. L'indulto è revocato nei casi previsti dalla legge 31 luglio 2006, n. 241.